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INSINDACABILE IN SEDE DI APPELLO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO CONNESSA AL RICONOSCIMENTO SUL PIANO EQUITATIVO, DA PARTE DEL TAR, DEI GIUSTI MOTIVI (C.D.S., SEZ. V, 17.12.2020, n. 8108)

Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi. Conseguentemente, il TAR – nel caso di accoglimento di un ricorso – può compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello

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NON SUSSISTE FRA DICHIARAZIONE DI PRE-DISSESTO E QUELLA DI DISSESTO UN RAPPORTO DI PRESUPPOSIZIONE O DI INTERFERENZA CONSEGUENZIALE (C.D.S., SEZ. V, 17.12.2020, n. 8108)

La procedura prevista dall’art. 243-quater, comma 7, D. Lgs. 267/200 non incide di per sé sulla (distinta) deliberazione dichiarativa del dissesto adottata dal Comune: l’eventuale (ancorché necessitata, e poi in effetti avvenuta nel caso di specie) attivazione dell’iter previsto dall’art. 243-quater, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 conduce infatti all’adozione d’un diverso provvedimento di dissesto, conseguente a tutt’altro decorso procedimentale, con una tempistica essa stessa differente … Né ancora sussiste fra la dichiarazione di pre-dissesto e quella di dissesto un rapporto di presupposizione o inferenza consequenziale tale da rendere inammissibile l’impugnativa avverso la seconda qualora sia mancata quella nei confronti della prima: pur avendo una matrice comune e alcuni possibili collegamenti, i rispettivi procedimenti sono infatti ben diversi ed esitano in altrettanti provvedimenti produttivi di distinti e autonomi effetti.

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Interpretazione delle clausole della lex specialis (C.d.S., Sez. IV, 20.10.2020, n. 6355)

In presenza di clausole della lex specialis che non presentano un’obiettiva incertezza del loro significato letterale assume carattere preminente l’esegesi collegata all’interpretazione del dato testuale, la quale salvaguarda simultaneamente la par condicio tra i partecipanti alla gara e le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali (C.d.S., Sez. IV, 20.10.2020, n. 6355)

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Solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione dell’operatore economico consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara (C.d.S., Sez. V, 12.5.2020, n.2976).

La dichiarazione resa dall’operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare «gravi illeciti professionali» può essere omessa, reticente o completamente falsa; è configurabile omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come «grave illecito professionale»; è configurabile dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero; la distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell’oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell’operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo; e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso. (C.d.S., Sez. V, 12.5.2020, n.2976).

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Titolo: Il conflitto di interessi di cui all’art. 42, comma 2 del codice dei contratti pubblici non è solo quello accertato, ma anche quello potenzialmente esistente (C.d.S., Sez. V, 14.5.2020, n. 3048).

Il conflitto di interessi di cui all’art. 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici non è solo quello realmente accertato, ma anche quello potenzialmente esistente, come reso evidente dal riferimento normativo all’interesse personale del funzionario che possa essere “percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”; la disposizione, insomma, è lato sensu una “norma di pericolo”, nel senso che essa e le misure che contempla (astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione dell’impresa concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare. Per gli elementi indiziari posti dal legislatore a base del ragionamento presuntivo – l’interesse personale e il ruolo rivestito dal funzionario – come non deve essere provato dalla stazione appaltante il reale possesso dell’informazioni privilegiate da parte del funzionario, allo stesso modo è fuori dal perimetro probatorio la dimostrazione che le informazioni siano, poi, state effettivamente trasferite alla consociata in affari. E’, invece, a carico dell’impresa, una volta che l’amministrazione abbia dato conto dell’uno e dell’altro elemento indiziario, dimostrare che non vi è stata violazione del principio delle pari opportunità nella formulazione dei termini delle offerte per tutti gli offerenti, né si è determinato alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti. (C.d.S., Sez. V, 14.5.2020, n. 3048).

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Disciplinare di gara: partecipazione ad un numero massimo di lotti e sempre nella medesima forma associativa (C.d.S., Sez. III, 14.5.2020, n. 3078)

E’ legittima la disposizione del disciplinare di gara nella parte in cui prevede per l’operatore economico che intende partecipare a più lotti l’obbligo di presentarsi sempre nella medesima forma associativa ed il limite di due aggiudicazioni: 1) la limitazione del numero massimo di lotti attribuibili allo stesso partecipante, perché volta a favorire la concorrenza ex art. 51, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016; 2) il vincolo di partecipazione ai diversi lotti nella stessa forma e composizione, perchè volto a garantire sia la corretta competizione fra le offerte riferite ai diversi lotti, sia la piena ed univoca responsabilità dei vincitori per l’adempimento delle specifiche obbligazioni nascenti dalla medesima gara, in relazione ai diversi lotti. (C.d.S., Sez. III, 14.5.2020, n. 3078).