Consiglio di Stato

INSINDACABILE IN SEDE DI APPELLO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO CONNESSA AL RICONOSCIMENTO SUL PIANO EQUITATIVO, DA PARTE DEL TAR, DEI GIUSTI MOTIVI (C.D.S., SEZ. V, 17.12.2020, n. 8108)

Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi. Conseguentemente, il TAR – nel caso di accoglimento di un ricorso – può compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello