Consiglio di Stato

NON SUSSISTE FRA DICHIARAZIONE DI PRE-DISSESTO E QUELLA DI DISSESTO UN RAPPORTO DI PRESUPPOSIZIONE O DI INTERFERENZA CONSEGUENZIALE (C.D.S., SEZ. V, 17.12.2020, n. 8108)

La procedura prevista dall’art. 243-quater, comma 7, D. Lgs. 267/200 non incide di per sé sulla (distinta) deliberazione dichiarativa del dissesto adottata dal Comune: l’eventuale (ancorché necessitata, e poi in effetti avvenuta nel caso di specie) attivazione dell’iter previsto dall’art. 243-quater, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 conduce infatti all’adozione d’un diverso provvedimento di dissesto, conseguente a tutt’altro decorso procedimentale, con una tempistica essa stessa differente … Né ancora sussiste fra la dichiarazione di pre-dissesto e quella di dissesto un rapporto di presupposizione o inferenza consequenziale tale da rendere inammissibile l’impugnativa avverso la seconda qualora sia mancata quella nei confronti della prima: pur avendo una matrice comune e alcuni possibili collegamenti, i rispettivi procedimenti sono infatti ben diversi ed esitano in altrettanti provvedimenti produttivi di distinti e autonomi effetti.