Consiglio di Stato

Disciplinare di gara: partecipazione ad un numero massimo di lotti e sempre nella medesima forma associativa (C.d.S., Sez. III, 14.5.2020, n. 3078)

E’ legittima la disposizione del disciplinare di gara nella parte in cui prevede per l’operatore economico che intende partecipare a più lotti l’obbligo di presentarsi sempre nella medesima forma associativa ed il limite di due aggiudicazioni: 1) la limitazione del numero massimo di lotti attribuibili allo stesso partecipante, perché volta a favorire la concorrenza ex art. 51, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016; 2) il vincolo di partecipazione ai diversi lotti nella stessa forma e composizione, perchè volto a garantire sia la corretta competizione fra le offerte riferite ai diversi lotti, sia la piena ed univoca responsabilità dei vincitori per l’adempimento delle specifiche obbligazioni nascenti dalla medesima gara, in relazione ai diversi lotti. (C.d.S., Sez. III, 14.5.2020, n. 3078).