Consiglio di Stato

Individuazione di sub-criteri o di sub-punteggi (C.D.S., SEZ. V, 19.2.2021, n. 1497)

La preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non risulta prevista in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018; la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce, quindi, una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, dello stesso corpus legislativo.

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Accesso all’offerta tecnica e dilazione temporale (C.D.S., SEZ. III, 16.2.2021, n. 1428)

Non è lecito pretendere che un operatore economico, per essere legittimato all’accesso all’offerta tecnica dell’operatore vincitore, debba proporre un cd. ricorso al buio, ancor più laddove l’intera offerta tecnica sia stata sottratta all’accesso. Conseguentemente, la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

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Ribadita la possibilità del ricorso al subappalto “necessario”, anche nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (C.D.S., SEZ. V, 15.2.2021, n. 1308)

Sebbene l’istituto non sia espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, il ricorso al subappalto necessario è compatibile con l’assetto delineato dall’art. 105 in tema di subappalto, non è smentito dalle norme del Codice concernenti il possesso dei requisiti da parte degli esecutori dei lavori pubblici ed è tuttora praticabile per la confermata vigenza dell’art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), comma 1 e 2, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

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Verifica dell’anomalia e limiti della possibilità di modificare le giustificazioni dei contenuti dell’offerta (C.D.S., SEZ. VI, 16.1.2021, n. 487)

Relativamente alla fase di verifica dell’anomalia, sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché tuttavia l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali. L’ammissibilità incontra comunque un duplice limite: il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa. E’ quindi ammissibile la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.

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Project financing, aggiudicazione della procedura di gara e trasformazione dell’aspettativa di mero fatto del promotore in aspettativa giuridicamente tutelata alla stipula del contratto aggiudicato (C.D.S., SEZ. V, 11.1.2021, n. 368)

Se è vero che anche in un momento successivo a quello in cui una proposta di realizzazione di lavori pubblici sia stata dichiarata di pubblico interesse, l’Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione … è anche vero, tuttavia, che ciò vale solo fino a quando l’Amministrazione non si risolva, sulla base del progetto assentito, ad attivare la procedura di gara e a concluderla con l’aggiudicazione. L’aggiudicazione, invero, trasforma, di suo, l’aspettativa di mero fatto, fino a quel punto vantata dal promotore, in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto aggiudicato, il cui rifiuto – quand’anche, in concreto, giustificato dal (postumo e tardivo, ma pur sempre legittimo) accertamento della carenza delle condizioni iniziali della messa a gara – concreta ragione di responsabilità per violazione del canone di correttezza e di lealtà (cfr. art. 1337 Cod. civ. e, oggi, l’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990).

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INSINDACABILE IN SEDE DI APPELLO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO CONNESSA AL RICONOSCIMENTO SUL PIANO EQUITATIVO, DA PARTE DEL TAR, DEI GIUSTI MOTIVI (C.D.S., SEZ. V, 17.12.2020, n. 8108)

Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi. Conseguentemente, il TAR – nel caso di accoglimento di un ricorso – può compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello

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NON SUSSISTE FRA DICHIARAZIONE DI PRE-DISSESTO E QUELLA DI DISSESTO UN RAPPORTO DI PRESUPPOSIZIONE O DI INTERFERENZA CONSEGUENZIALE (C.D.S., SEZ. V, 17.12.2020, n. 8108)

La procedura prevista dall’art. 243-quater, comma 7, D. Lgs. 267/200 non incide di per sé sulla (distinta) deliberazione dichiarativa del dissesto adottata dal Comune: l’eventuale (ancorché necessitata, e poi in effetti avvenuta nel caso di specie) attivazione dell’iter previsto dall’art. 243-quater, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 conduce infatti all’adozione d’un diverso provvedimento di dissesto, conseguente a tutt’altro decorso procedimentale, con una tempistica essa stessa differente … Né ancora sussiste fra la dichiarazione di pre-dissesto e quella di dissesto un rapporto di presupposizione o inferenza consequenziale tale da rendere inammissibile l’impugnativa avverso la seconda qualora sia mancata quella nei confronti della prima: pur avendo una matrice comune e alcuni possibili collegamenti, i rispettivi procedimenti sono infatti ben diversi ed esitano in altrettanti provvedimenti produttivi di distinti e autonomi effetti.

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Interpretazione delle clausole della lex specialis (C.d.S., Sez. IV, 20.10.2020, n. 6355)

In presenza di clausole della lex specialis che non presentano un’obiettiva incertezza del loro significato letterale assume carattere preminente l’esegesi collegata all’interpretazione del dato testuale, la quale salvaguarda simultaneamente la par condicio tra i partecipanti alla gara e le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali (C.d.S., Sez. IV, 20.10.2020, n. 6355)

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